Art. 12.
(Sanzioni).

      1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata, applicando una sovratassa annua pari al doppio dell'imposta non versata, oltre gli interessi, ferme restando le sanzioni penali a carico dei trasgressori ove nella loro condotta si ravvisino ipotesi di reato ai sensi della normativa vigente.